Un contribuente, titolare di partita iva, qualora aderisca al regime fiscale forfettario, pagando una imposta sostitutiva al 15%, non può scaricare i costi per oneri e spese. Questo salvo non abbia maturato nell’anno di competenza altre entrate soggette a ritenute a titolo d’imposta.

Viceversa qualora il contribuente aderisca al regime iva ordinario, versando su ogni fattura una ritenuta d’acconto, potrà scaricare sulla propria dichiarazione dei redditi, i costi per oneri e spese.

Ebbene, un contribuente rientrante nel regime ordinario IVA, può scaricare i seguenti oneri.

  • Spese sanitarie
  • Interessi passivi su mutui
  • Spese di istruzione
  • Spese funebri
  • Spese per attività sportive per ragazzi
  • Spese intermediazione immobiliare
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • Premi di assicurazione
  • Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
  • Erogazioni liberali a ONLUS e per iniziative umanitarie
  • Erogazioni liberali a partiti politici
  • Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili
  • Assegno periodico corrisposto al coniuge
  • Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
  • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
  • Recupero edilizio, sisma bonus, bonus facciate e superbonus
  • Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
  • IIVA per acquisto abitazione classe energetica A o B
  • Spese per interventi di risparmio energetico e superbonus

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