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E’ la risposta data ad un interpello, il 917-13 da parte della Dre Puglia (Direzione Regionale), alla richiesta di un contribuente che desiderava tornare al regime forfettario essendo uscito l’anno prima diventando un ordinario, per meglio sfruttare i vantaggi fiscali dettati della minore tassazione e dalla possibilità data dal Decreto Rilancio.
Nello specifico il contribuente nel 2019 aveva aderito al regime forfettario con aliquota al 15%. Nel 2020 aveva acquistato un immobile da ristrutturare e per usufruire delle agevolazioni fiscali era passato dal regime forfettario al regime ordinario.
Arriva quindi il Decreto Rilancio che all’articolo 121 permette anche si soggetti che scontano delle imposte sostitutive a poter cedere il credito.
Il contribuente allora decide di tornare al regime forfettario nel 2021. Questo non è possibile poiché una volta effettuato un cambio di regime si ha l’obbligo di permanere nel regime per almeno un triennio. L’unica eccezione è dettata dal Dpr 442/1997 che permette di cambiare regime prima del triennio, in conseguenza di modifiche normative.
La Dre Puglia non è d’accordo ed oppone il fatto che il nuovo regime di cessione dei crediti, dettato dal Decreto rilancio non impatta sul regime forfettario o ordinario. Pertanto il contribuente per gli anni 2020/2021/2022 dovrà permanere nel regime ordinario.
Tratto da IlSole24Ore del 23/04/2021
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