La normativa di riferimento
Il DPCM del 24 ottobre 2020 ha introdotto nuovi blocchi e restrizioni alle attività produttive, a seguito dell’ulteriore diffondersi dei contagi da Covid-19, da cui a fatto seguito un nuovo decreto legge:
- Decreto Ristori (DL 137 del 28/10/2020) clicca sul link per aprire
suddetto decreto andrà tuttavia letto sistematicamente col precedente decreto, ovvero:
- Decreto Rilancio (DL 34 del 19/05/2020) clicca su link per aprire
Il contributo a fondo perduto
Ciò su cui è importante soffermarsi è che il Decreto Ristori a differenza del Decreto Rilancio, pone l’attenzione sul settore di attività svolta e non più sull’analisi della situazione del singolo contribuente.
Infatti mentre nel decreto Rilancio si parlava di soggetti che producessero:
- Reddito agrario (ex art 32 Tuir)
- Reddito d’impresa (ex art 85 comma 1 lettere a e b Tuir)
- Reddito da arti e professioni (ex art 54 Tuir)
Nel nuovo decreto Ristori, si abbandonano suddetti soggetti produttori dei redditi sopra evidenziati per passare ad un elenco ristretto di soggetti, contenuto nell’Allegato 1 del Decreto Ristori (poi via via aggiornato).
Pertanto nel nuovo decreto se non si rientra nell’Allegato 1 non è possibile richiedere il contributo a fondo perduto.
Ma vediamo più da vicino:
L’articolo 1 comma 1 del Decreto Ristori (CHI PUO’ RICHIEDERLO)
In particolare esso pone delle condizioni per usufruire del contributo a fondo perduto, ossia:
-
- non aver attivato una partita iva alla data del 25 ottobre 2020, pertanto d’averla già aperta in una data precedente;
- il proprio codice attività ATECO (attività prevalente) deve rientrare in uno dei codici evidenziati nell’Allegato 1
L’articolo 1 comma 3 del Decreto Ristori (QUALE FATTURATO PER RICHIEDERLO)
In particolare esso pone l’attenzione sull’ammontare di ricavi/corrispettivi prodotti per aver diritto al contributo a fondo perduto, ossia:
-
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore a 2/3 del fatturato e dei corrispettivi prodotti nel mese di aprile 2019
L’articolo 1 comma 4 del Decreto Ristori (ATTIVITA’ APERTE DAL 01 GENNAIO 2019)
Al fine di venire incontro alle nuove attività aperte dal 01/01/2019 per le quali sarebbe normale pensare che il primo anno producano un livello di fatturato/corrispettivi molto basso, si dispone che:
-
- possano anch’essi richiedere il contributo a fondo perduto, seppur non soddisfacenti i requisiti di riduzione di 2/3 rispetto al medesimo mese di aprile del 2019.
Quindi i commi 5 e 6 dell’articolo 1 del Decreto Ristori che definiscono le modalità di richiesta all’Agenzia delle Entrate del contributo a fondo perduto:
-
- il comma 5 dell’articolo 1 disciplina che qualora si sia già beneficiato del precedente contributo erogato a seguito del Decreto Rilancio, in automatico si riceverà il contributo del Decreto Ristori.
- il comma 6 dell’articolo 1 disciplina che qualora non si sia beneficiato del contributo a fondo perduto erogato dal precedente Decreto Rilancio, sarà possibile richiederlo previa apposita istanza mediante procedura web ed il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10/06/2020.
L’articolo 1 comma 7 del Decreto Ristori (QUANTO SI RICEVERA’ )
L’ammontare del contributo si calcola sulla differenza tra l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all’aprile 2019, è precisamente sarà erogata la seguente percentuale.
-
- 20% per ricavi o compensi 2019 fino a 400.000 euro;
- 15% per ricavi o compensi 2019 da 400.000 euro ad 1.000.000 di euro
- 10% per ricavi o compensi 2019 per importi superiori a 1.000.000 di euro (l’importo del contributo a fondo perduto è tuttavia salvaguardato dal comma 8 dell’articolo 1, dove si prevede che l’importo del contributo non possa essere superiore a 150.000 euro)
Ma vediamo ora cosa sono le quote
Andando nel:
- Decreto Ristori-bis (DL 149 09/11/2020) clicca su link per aprire
nell’Allegato 1 è presente un elenco con una serie di codici ATECO (o codice attività) e vicino a ciascun codice ATECO è indicata una percentuale che va dal 50% al 400%. Suddetta percentuale rappresenta di quanto va aumentato il contributo a fondo perduto. Ma vediamo un esempio.
Supponiamo si tratti di un ristorante con il seguente codice ATECO:
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00%
Questa è la quota che troviamo nell’Allegato 1, ovvero 200%.
Nel nostro esempio supponiamo:
- Ricavi 2019 siano pari a 300.000
- Calo di fatturato rispetto del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 sia di 5.000 euro
Quindi avendo prodotto un ricavo di euro 300.000 nel 2019, significa che l’importo del contributo è del 20%.
Allora l’importo corrisposto sarà di euro 5.000 € * 20% = 1.000€
Ma ora applicando la quota che è del 200%, otterremo che la somma del contributo a fondo perduto è di:
1.000 euro * 200% = 2.000 euro
Fonti:
Fisco&Tasse (Circolare 237/2020 del 5/11/2020)
Il Fisco (numero 44/2020 del 23/11/2020)
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