All’articolo 28 del Decreto Rilancio è stato riconfermato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo e per l’affitto d’azienda. Non riguarda più inoltre le sole unità classificate come categoria C/1, ma tute le locazioni di immobili non locativi, e relativi ad attività d’impresa e professionali con ricavi o compensi 0 non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.
Per immobili non ad uso abitativo, si intendono destinati ad attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, riguardante l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
Ne possono beneficiare gli enti non commerciali e del terzo settore. E’ previsto inoltre che possano anche beneficiarne le strutture alberghiere indipendentemente dai livelli di fatturato raggiunto nell’anno precedente.
Per usufruirne, i locatari devono aver subito, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo di riferimento dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è relativo al 60% del canone corrisposto, e per usufruirne potranno avvalersi di tre soluzioni:
- in dichiarazione dei redditi evidenziando il maggior credito
- portandolo in compensazione su modello F24 successivamente al pagamento dei canoni
- a norma dell’art. 122 del Decreto Rilancio, potranno cedere i credito d’imposta la locatore o ad istituti di credito
Entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire le relative disposizioni operative.
Tratto da www.fiscoetasse.com del 20/05/2020
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