Secondo quanto stabilito dall’articolo 119 del Dl Rilancio dal primo luglio 2020 si potrà usufruire del superbonus al 110% sulla riqualificazione energetica e sull’adeguamento antisismico.

L’intervento è indirizzato ai condomini, alle singole unità immobiliari nei condomini ed agli edifici unifamiliari (solo se prima casa).

Per aderire all’agevolazione è necessario aver effettuato uno dei seguenti interventi che poi diventeranno trainanti per altri:

  1. aver effettuato un isolamento di almeno il 25% sulla superficie disperdente lorda;
  2. aver installato delle caldaie a pompa di calore o a condensazione;
  3. aver realizzato dei lavori di adeguamento sismico.

Qualora venga effettuato uno dei tre interventi sopra evidenziati, allora questi diventeranno trainanti per altri tre interventi che possono essere eseguiti, ovvero:

  1. montaggio di pannelli solari;
  2. montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  3. interventi previsti dal vecchio ecobonus così come evidenziato nell’articolo 14 del Dl 63/2003;
  4. installazione delle colonnine per caricare le automobili elettriche.

La novità però consiste nello scontare lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori il lavoro, che a loro volta lo sconteranno alla Banca. Oppure scontarlo direttamente in Banca. Questo permetterà pertanto con lo sgravio al 110% di effettuare i lavori e non pagare nulla, avendo la possibilità di cedere lo sgravio o alla Banca o al fornitore i lavori.

Punto fondamentale, è che si realizzino almeno 2 punti percentuali di miglioramento energetico, o se si è già nelle classi più alte almeno 1.

Articolo tratto da IlSole24 del 20/05/2020