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Il Dl 44/2021 prevede l’obbligo di vaccinazione da parte dei soggetti che svolgono attività sanitarie, farmacie e in studi professionali. E’ possibile non vaccinarsi solo in caso di accertato pericolo per la salute. Suddette condizioni andranno certificate da un medico di medicina generale.
Gli Ordini Professionali hanno l’obbligo di comunicare i propri iscritti alla Regione o Provincia Autonoma. Stessa cosa dovranno farlo i datori di lavoro, indicando i dipendenti con la qualifica di operatore sanitario di interesse. Nei 10 giorni successivi, l’Asl chiederà agli interessati di produrre la necessaria documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione. Se l’interessato non produce la documentazione richiesta, l’Asl invita formalmente l’interessato a vaccinarsi entro un termine stabilito. Se ciò non accade, l’Asl informa il datore di lavoro.
La mancata vaccinazione, implica che il soggetto venga destinato ad altre mansioni che non implichino rischi di contagio. Prevedendo che la nuova mansione, possa anche essere di livello inferiore, con relativo minor trattamento economico.
Il Dl 44/2021 opera in deroga all’articolo 2103 codice civile che prevede che il cambio di mansione possa operare soltanto in caso di modifica degli assetti aziendali e senza riduzione del trattamento economico.
Prendendo in considerazione d’esempio di un infermiere che rifiuti di vaccinarsi, in tal caso è difficoltoso immaginare un cambio di mansione che non preveda contatti interpersonali. Pertanto il decreto legislativo, prevede la sospensione fino a quando non venga effettuato il vaccino, la retribuzione non è dovuta è tutto questo fino al termine del piano vaccinale nazionale previsto per il 31/12/2021.
Tratto da IlSole24Ore del 19/04/2021
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