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In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta mandando delle lettere ai fornitori di soggetti che presentano lettere d’intento, e per le quali vi è il sospetto che siano false. Questo porterà alla consapevolezza in capo al fornitore, che la vendita senza iva è oggetto di una possibile frode, rendendolo responsabile nel momento del recupero dell’iva indebitamente esentata in fattura.

Nella lettera l’Agenzia delle Entrate informa il fornitore che a seguito di controlli, alcuni loro clienti non hanno i requisiti per essere considerati esportatori abituali. A norma dell’art. 8 comma 1 lettera c del Dpr 633/72, può essere richiesta la non imponibilità iva per dichiarazione d’intento fino al raggiungimento del plafon, calcolato secondo precise norme. In particolare nella dichiarazione d’intento l’esportatore abituale dichiara appunto di voler effettuare acquisti senza applicazione dell’iva.

Le lettere dell’Agenzia delle Entrate hanno la funzione di warning letter che devono mettere in guardia il fornitore rispetto alle operazioni poste in essere dal falso esportatore. Questo porta a responsabilità del fornitore sia sulle operazioni effettuate in passato che su quelle che verranno poste in essere in futuro. Pertanto l’impresa fornitrice diventa consapevolmente partecipe alla realizzazione di una operazione fraudolente (secondo al sentenza della Corte di Cassazione numero 4593/2015 e 9940/2015).

Qui di seguito i controlli a monte che il fornitore dovrà effettuare al ricevimento della dichiarazione d’intento dal proprio cliente:

  1. verificare l’effettiva trasmissione della dichiarazione d’intenti all’Agenzia delle Entrate (ricevuta di trasmissione, con controllo del cassetto fiscale);
  2. verificare l’effettiva operatività della società con particolare riferimento alle operazioni con l’estero (ad esempio, scaricando e analizzando la visura camerale in relazione alla attività dichiarata);
  3. verificare il rispetto degli obblighi contabili e, se possibile, fiscali (ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio, dichiarazioni Iva presentate dal cliente);
  4. verifica iscrizione al Vies o altri controlli che possano permettere di appurare che il cliente ha fatto operazioni con l’estero;
  5. analizzare eventuali anomalie operative, commerciali o strutturali del cliente (si pensi alla presenza di soci “poco raccomandabili”).

Pertanto il fornitore dovrà seguire una check list di controlli e non solo verificare la regolarità della sola dichiarazione d’intento.

 

Tratto da IlSole24Ore del 10/12/2021