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A fine anno molti professionisti stanno iniziando a pensare di transitare nel regime forfettario dal regime ordinario, nel quale sono rimasti nel corso del 2021.
Ricordiamo che il regime forfettario previsto dall’articolo 1 commi 54-89 della legge 190/2014 rappresenta un regime naturale alla soddisfazione dei requisiti nell’anno precedente. In altre parole se nell’anno 2021 sono soddisfatti i requisiti per transitare nel regime forfettario, ci si transita in modo automatico senza bisogno di effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

I vincoli sull’ordinario

Il contribuente che decide, nonostante la soddisfazione dei requisiti per entrare nel regime forfettario dall’anno successivo, di continuare a permanere nel regime ordinario. E per far questo è sufficiente il comportamento concludente, ovvero ad esempio continuare ad emettere le proprie fatture con l’esposizione dell’iva. Ebbene in questo caso, la scelta di rimanere nel regime ordinario, diventa permanente per almeno 3 anni. Così il contribuente non potrà più transitare nel regime forfettario per tre anni nonostante la soddisfazione dei requisiti per essere un forfettario. Questo lo prevede l’articolo 1 comma 70 della legge 190/2014.

Tuttavia ci può venire in aiuto la risposta della DRE Emilia Romagna 909 dove anche per i professionisti è data la possibilità di transitare al regime forfettario, qualora l’anno precedente si è rimasti nel regime ordinario nonostante se ne avessero i requisiti per diventare forfettario

I ricavi

Altro vincolo da tenere in considerazione è il limite di ricavi di 65.000 euro. Ebbene i professionisti lavorando in un regime cosi detto di cassa, per il conteggio dei 65.000 dovranno considerare le sole fatture incassate nell’anno di riferimento. Ma attenzione, perché il concetto è di una certa delicatezza. Ma vediamolo meglio con un esempio.
Supponiamo che il professionista abbia emesso nell’anno 2021 fatture per euro 70.000 ma abbia ricevuto bonifici sulle fatture emesse nel 2021 per euro 64.000. Allora, in questo caso nel 2022 potrà aderire al regime forfettario. Ma attenzione perché il calcolo non è così semplice. Poiché il professionista dovrà anche valutare le fatture emesse nel 2020 ma incassate (ovvero pagate dai propri clienti) nel 2021.

Questo poiché, se ci troviamo nella seguente situazione:

  • Fatture emesse nel 2020 ed incassate nel 2021 euro 5.000;
  • Fatture emesse nel 2021 euro 65.000, di queste incassate nel 2021 euro 62.000

comunque il nostro contribuente non rispetterebbe i requisiti per entrare nel regime forfettario dal 2022, ciò perché abbiamo 5.000 euro di fatture incassate nel 2021 (provenienti dal 2020) e 62.000 euro di fatture incassate nel 2021 e provenienti dal 2021 stesso. Allora, facendo la somma otterremmo 5.000 + 62.000 = 67.000 euro, pertanto il limite di 65.000 euro nel 2021 non è soddisfatto e nel 2022 non si potrà aderire al regime forfettario.

Altra questione da prendere in considerazione è l’imposta sostitutiva del 5% cui si è sottoposti per i primi 5 anni, dai successivi diventa al 15%. Pertanto se la partita iva si è aperta nell’anno 2021 aderendo al regime forfettario si permarrà nel regime al 5% per gli anni: 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Dal 2026 l’aliquota passerà al 15%. Ma attenzione perché anche in questo caso la questione è delicata.

Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.  (Fonte: sito Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it).

Da ultimo tenere presente che, anche se non sono passati i 5 anni (pertanto di gode dell’aliquota agevolata al 5%) e nei primi 5 anni per non soddisfazione dei requisiti si esce dal regime forfettario per rientrarvi dall’anno successivo, in suddetto anno successivo l’aliquota da applicarsi sarà del 15% senza possibilità di tornare al 5%.

Gli altri requisiti

Sono venuti meno i requisiti richiesti previsti dal comma 9 della Legge 145/2019 in termini di limiti di beni strumentali per l’accesso al regime forfettario. Permangono però i limiti per l’utilizzo di personale dipendente che non può superare nell’anno i 20.000 euro lordi.

Altro requisito da soddisfare è l’assenza del possesso di partecipazioni in società di persone o più in generale di soggetti cui all’art 5 del Tuir (clicca qui per vedere art 5 Tuir) e questo a norma dell’art. 1 comma 57 della legge 190/2014.

Tuttavia i soggetti che nel corso del 2021 cederanno suddette partecipazioni potranno aderire dal 2022 al regime forfettario.

Gli altri controlli

Inoltre, non si può aderire al regime forfettario se il reddito da partita iva forfettaria proverrà dal datore di lavoro con il quale sono in corso rapporti di lavoro nell’anno di apertura dalla partita iva forfettaria o nei due anni precedenti. Questo a meno che il reddito del precedente o  attuale datore di lavoro non superi il 51% dei compensi totali del contribuente.

Tratto da IlSole24Ore del 06/12/2021.