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Il Ministero della Giustizia definisce un superemendamento che la prossima settimana sarà trasmesso al Senato.
Nel superemendamento sono definite le discipline di malafede e colpa grave ai danni dell’attore o del convenuto che propongono in malafede cause manifestatamente infondate o resistono a richieste fondate della controparte.
Il giudice infatti potrà disporre, anche d’ufficio il pagamento del doppio delle spese liquidate non superiore a cinque volte il contributo unificato o laddove sia prevista l’esenzione, la somma a favore della cassa ammende non potrà superare le cinque volte il contributo unificato per le cause di valore indeterminabile.
Ciò ha la funzione di potenziare l’istituto della conciliazione. Parteciperanno alla conciliazione i rappresentanti legali per le società. Per i condomini, l’amministratore potrà raggiungere un accordo, poi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei condomini.
L’emendamento, ha la funzione di favorire il principio di sinteticità degli atti processuali, indirizzandosi alla forma più idonea al raggiungimento dello scopo.
Altro punto, il giudice potrà disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, siano sostituite dal deposito telematico delle istanze e conclusioni entro il termini stabiliti dal giudice stesso. Se la proposta arriverà dal giudice, le parti potranno opporsi, viceversa se la proposta arriva dalle parti, la facoltà diventa un obbligo.
Tratto da IlSole24Ore del 15/05/2021
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