Un contribuente, titolare di partita iva, qualora aderisca al regime fiscale forfettario, pagando una imposta sostitutiva al 15%, non può scaricare i costi per oneri e spese. Questo salvo non abbia maturato nell’anno di competenza altre entrate soggette a ritenute a titolo d’imposta.
Viceversa qualora il contribuente aderisca al regime iva ordinario, versando su ogni fattura una ritenuta d’acconto, potrà scaricare sulla propria dichiarazione dei redditi, i costi per oneri e spese.
Ebbene, un contribuente rientrante nel regime ordinario IVA, può scaricare i seguenti oneri.
- Spese sanitarie
- Interessi passivi su mutui
- Spese di istruzione
- Spese funebri
- Spese per attività sportive per ragazzi
- Spese intermediazione immobiliare
- Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- Premi di assicurazione
- Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
- Erogazioni liberali a ONLUS e per iniziative umanitarie
- Erogazioni liberali a partiti politici
- Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili
- Assegno periodico corrisposto al coniuge
- Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
- Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
- Recupero edilizio, sisma bonus, bonus facciate e superbonus
- Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
- IIVA per acquisto abitazione classe energetica A o B
- Spese per interventi di risparmio energetico e superbonus
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