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Con l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi emessi dai registratori di cassa telematici, a partire dal gennaio 2020, è opportuno evidenziare gli aspetti sanzionatori.
La legge prevede che qualora emergano delle irregolarità, per omissione, infedeltà, tardività o incompletezza dei corrispettivi trasmessi, la sanzione sia del 90% dell’iva non trasmessa, con un minimo di euro 500. Inoltre qualora vi sia la visita della Guardia di Finanza con un processo verbale di constatazione, non sia più utilizzabile l’istituto del ravvedimento operoso.
Teniamo conto che quando detto sopra, si applica unicamente al caso in cui l’importo iva omesso sia già entrato nella liquidazione iva. Qualora invece non sia stato ancora liquidato, in questo caso la sanzione si riduce ad un minimo di euro 100.
Inoltre, in caso di ravvedimento operoso, il contribuente non potrà utilizzare l’istituto del cumulo giuridico. Pertanto andrà fatta una valutazione relativamente al convenienza della definizione agevolata, con una riduzione del terzo, oltre a potersi avvalere della rateizzazione.
A tal proposito si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 numero 42 (clicca qui per vedere la circolare).
Tratto da IlSole24Ore del 09/03/2021
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